Organizzazione del Corso – Logopedista

Requisiti di ammissione

Per essere ammesso al Corso di Studio lo studente deve essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, richiesto dalla normativa vigente, o di altro titolo di studio conseguito all’estero ritenuto idoneo.

L’accesso al Corso di Studio è programmato a livello nazionale ai sensi della Legge 264 del 2 agosto 1999. Il numero di posti viene fissato annualmente con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca. L’ammissione al Corso di Studio avviene attraverso una prova concorsuale, la cui data e modalità di svolgimento sono definite annualmente dal Ministero dell’Università e della Ricerca e pubblicati in apposito bando emanato dall’Ateneo.

Non sono previste verifiche della preparazione di base né programmi di recupero di eventuali debiti formativi.

 

Organizzazione didattica

Crediti Formativi Universitari (CFU)
a) L’unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l’espletamento di ogni attività
formativa prescritta dall’Ordinamento Didattico per conseguire il titolo di studio è il
Credito Formativo Universitario (CFU).
b) Il Corso di Studio prevede 180 CFU complessivi, articolati in tre anni di corso, di cui 60 da
acquisire in attività formative (tirocinio), svolte a partire dal primo anno di corso,
finalizzate alla maturazione di specifiche capacità professionali.
c) Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di lavoro dello studente, ai sensi dell’art. 6, comma 1,
del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009. La frazione dell’impegno orario
complessivo riservato allo studio personale o ad attività formative di tipo individuale non
può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad
elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è determinata dall’ordinamento didattico
anche in relazione alla normativa vigente.
d) Nel carico standard corrispondente a un credito possono rientrare:
− 8 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti;
− 14 ore dedicate a lezioni interattive, ossia caratterizzate da un approccio didattico
del tipo “Problem Solving”;
− 12 ore dedicate a laboratori;
− 25 ore di tirocinio.
I crediti corrispondenti a ciascuna attività didattica sono acquisiti dallo studente con il
superamento del relativo esame o di altra forma di verifica.
e) Riconoscimento di 1CFU previsto nell’ambito dei tirocini curriculari oppure per attività di
laboratorio per il corso di Formazione “Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi del
D.Lgs 81/08”, erogato dall’Area Ambiente e Sicurezza del nostro Ateneo.

 

Obblighi di frequenza e propedeuticità

Obbligo di frequenza
a) Lo studente è tenuto a frequentare per almeno il 75% di ogni attività didattica prevista dal
curriculum.
b) Le attività formative professionalizzanti (tirocinio sul campo integrato con sessioni tutoriali
di didattica d’aula interattiva) richiedono il 100% della frequenza da completare entro il 30
settembre.
c) La frequenza viene verificata dai docenti, dai Tutor e dagli assistenti di tirocinio, adottando
le modalità di accertamento stabilite dal Consiglio Didattico.
d) L’attestazione di frequenza per il tirocinio viene apposta su apposita modulistica, sulla base
degli accertamenti effettuati.
e) L’attestazione di frequenza alle attività didattiche di un insegnamento, necessaria per
sostenere il relativo esame, avviene a cura della Segreteria Studenti sentito il Docente
Responsabile.
f) Lo studente che, nel corso dell’anno accademico, non abbia ottenuto l’attestazione di
frequenza di almeno il 75% delle ore previste per ciascun Insegnamento o che non abbia
assolto l’impegno del tirocinio, sia nei confronti della frequenza, che nel conseguimento
degli obiettivi formativi, nel successivo anno accademico sarà iscritto, anche in
soprannumero, come ripetente, con l’obbligo di frequenza degli Insegnamenti e del tirocinio,
per i quali non abbia ottenuto l’attestazione.
g) La posizione sotto condizione, di cui al successivo comma 2 lettera d), comporta altresì la
frequenza regolare delle attività didattiche e di tirocinio dell’anno di corso cui lo studente
risulta iscritto in posizione condizionale fatto salvo quelle del tirocinio, qualora la posizione
di non regolarità sia ad esso riconducibile. In questo caso per il recupero del tirocinio si
rimanda all’art.12 comma 1 lettera k).

Sbarramenti e propedeuticità

Sbarramenti

a) Possono effettuare il passaggio all’anno successivo di corso in posizione regolare gli
studenti che abbiano superato almeno gli esami di profitto relativi allo sbarramento e il
tirocinio previsti dal Piano di Studio per il relativo anno di corso entro il 30 settembre di
ogni anno.
b) Per sbarramento si intende l’impossibilità a proseguire il percorso curriculare nel rispetto
dell’acquisizione di una conoscenza di base sequenziale prevista dal Piano di Studio per la
mancata attestazione di frequenza ai corsi di insegnamento e al tirocinio o per non aver
superato tutte le prove previste dal Piano di Studio come propedeutiche per il passaggio al
successivo anno di corso.
c) Lo studente che alla sessione di settembre risulti senza l’attestazione di frequenza dei corsi
di insegnamento del proprio anno di iscrizione e/o del tirocinio dovrà iscriversi come
ripetente all’anno accademico successivo.
d) Lo studente che alla sessione di settembre non abbia superato l’esame di tirocinio o gli
esami di profitto propedeutici per il passaggio al successivo anno di corso di cui alla lettera
h) e i), viene ammesso sotto condizione all’anno accademico successivo e può recuperare la
posizione regolare entro il 31 dicembre.
e) Qualora lo studente ritenesse di non voler usufruire di tale possibilità può iscriversi come
ripetente.
f) L’iscrizione come ripetente comporta gli obblighi di frequenza, il superamento degli esami
di profitto e delle eventuali attività di tirocinio per i quali non si è ottenuta l’attestazione di
frequenza.
g) Al fine di assicurare una progressiva ed equilibrata crescita culturale dello studente, sono
previsti i seguenti sbarramenti:
Entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’iscrizione al 1° anno, lo studente deve aver
superato la valutazione degli Insegnamenti di: Anatomia e Istologia (6 CFU), Biologia e
Chimica Biologica (6 CFU), Fisica, Statistica, Informatica (6 CFU), Inglese (3 CFU),
Scienze della comunicazione (6 CFU), Scienze Umane (8 CFU) nonché la prova
certificativa di Tirocinio professionalizzante (15 CFU) e Laboratorio professionale (1CFU).
Il mancato superamento degli esami indicati entro tale data costituisce uno sbarramento nel
proseguimento della carriera in posizione regolare.
Entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’iscrizione al 2° anno, lo studente deve aver
superato gli esami di Tirocinio Professionalizzante (20 CFU), il Laboratorio professionale (1
CFU) del secondo anno e gli esami di: Scienze logopediche applicate 1 (6 CFU), Scienze
logopediche applicate 2, Scienze mediche dell’età evolutiva (6 CFU), Scienze Medico
Chirurgiche 1 (6 CFU), Scienze Medico Chirurgiche 2 (7 CFU). Il mancato superamento
degli esami indicati entro tale data costituisce uno sbarramento nel proseguimento della
carriera in posizione regolare.

Propedeuticità

Per propedeuticità si intende l’obbligo di sostenere alcuni degli esami di profitto presenti nel
Piano di Studio, nel rispetto della logica consequenzialità dettata dalla comprensione ed
acquisizione delle competenze necessarie per affrontare insegnamenti più complessi ed
approfonditi.
Non sono previste propedeuticità

 

Attività a libera scelta dello studente

Nel Piano di Studi è consentito l’inserimento di 6 CFU a libera scelta (di cui all’art 10 comma 5.a DM 270/2004 – c.d. “TAF D”). Gli studenti potranno scegliere gli insegnamenti a libera scelta:

  • tra quelli proposti nel Piano di Studio standard deliberato annualmente dal Consiglio didattico (Allegato 1). In tal caso il Piano di Studi è approvato d’ufficio;
  • tra tutta l’offerta formativa di Ateneo e in tal caso l’approvazione del Piano di Studi individuale è demandata al Consiglio Didattico che dovrà procedere alla valutazione della coerenza di tali insegnamenti con gli obiettivi formativi del Corso di Studio, tenendo conto anche dell’adeguatezza delle motivazioni eventualmente addotte dallo studente.

Tra le attività a libera scelta è consentito l’inserimento di insegnamenti appartenenti all’offerta dei corsi di studio ad accesso programmato, sia a livello locale che nazionale, ad eccezione dei corsi a numero programmato a livello nazionale di area medica. È altresì consentito l’inserimento di insegnamenti appartenenti all’offerta di corsi di Laurea Magistrale.

 

Stage e tirocinio

Tirocinio professionalizzante

  • Durante i tre anni del Corso di Studio, lo studente è tenuto ad acquisire le competenze professionali dello specifico profilo.
  • Le attività di tirocinio sono finalizzate a far acquisire allo studente competenze specifiche d’interesse professionale. Per conseguire tali finalità formative, si possono attivare convenzioni con strutture, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività, dotazione di servizi e strutture come previsto dal DM n. 229 del 24.9.97.
  • I 60 crediti minimi riservati al tirocinio sono da intendersi come impegno complessivo necessario allo studente per raggiungere le competenze professionali core previste dal rispettivo profilo professionale.
  • Lo studente deve svolgere le attività formative in forma di tirocinio, frequentando le strutture accreditate con DGR Regione Lombardia, sulla base degli accordi convenzionali in essere, in coerenza con il progetto formativo predisposto, per periodi definiti e per il numero complessivo dei crediti formativi universitari stabiliti dall’Ordinamento Didattico. La scelta delle sedi è ispirata a principi di qualità delle prestazioni erogate, attività di ricerca e produzione scientifica promossa, adesione del personale al processo formativo degli studenti, alla programmazione di formazione continua per il personale, alla dotazione organica di personale incaricato per il Tutoraggio.
  • Il tirocinio è una forma di attività didattica obbligatoria che comporta per lo studente l’acquisizione di competenze cognitive, metodologiche, organizzative e relazionali in vista delle attività svolte a livello professionale la cui frequenza è certificata da apposito libretto.
  • Le attività di tirocinio sono svolte attraverso forme di didattica a piccoli gruppi o individuale, con progressiva acquisizione di autonomia per lo studente.
  • In ogni fase del tirocinio, lo studente è tenuto ad operare sotto la responsabilità diretta di un Tutor Professionale.
  • Gli studenti sono di norma assegnati alla Sede di Tirocinio dell’Ente Accreditato per la formazione curriculare professionalizzante del Corso di Studio come indicato alla lettera d). Qualora le strutture e le risorse dell’Ente Accreditato non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il corso di laurea, l’istituzione sanitaria, d’intesa con la Facoltà di Medicina e Chirurgia, è impegnata a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative.
  • La competenza acquisita con l’attività di tirocinio è sottoposto a valutazione espressa in trentesimi secondo le modalità stabilite dal Corso di Studio. Il voto in trentesimi concorrerà alla costituzione del voto finale di laurea e determinerà l’acquisizione dei CFU.
  • Il Corso di Studio può approvare, su proposta del Direttore delle Attività Didattiche, forme per il recupero del debito formativo connesso alle attività di tirocinio, per quegli studenti che abbiano maturato durante l’intero anno accademico un numero di assenze superiore al 25% del monte ore programmato o per gli studenti che non abbiano raggiunto gli obiettivi previsti dal piano formativo. Tali forme di recupero devono essere assolte dallo studente entro il 20 dicembre dell’anno accademico cui appartiene il tirocinio.
  • Lo studente iscritto in posizione condizionale che risulta in debito del tirocinio, concorda i recupero nei tempi e nelle modalità definite dal Direttore delle Attività Didattiche.
  • Lo studente del terzo anno che ha maturato un debito formativo ai sensi del capoverso precedente, può recuperare tale debito entro la sessione primaverile della prova finale del Corso di Studio.

 

Esami e valutazioni finali di profitto

Esami di profitto

  • Ciascuno degli insegnamenti previsti dal Piano didattico del Corso di Studio si conclude con un esame di profitto, che lo studente sostiene negli appelli previsti dal calendario accademico.
  • L’esame di profitto prevede un voto espresso, di norma, in trentesimi e si intende positivamente superato con una valutazione compresa tra un minimo di 18 fino ad un massimo di 30/30, cui può essere aggiunta la lode. Il superamento dell’esame comporta l’attribuzione dei crediti relativi all’insegnamento. Per le Abilità linguistiche è prevista l’idoneità.
  • Sono ammessi all’esame gli studenti che abbiano assolto agli obblighi di frequenza.
  • La verifica dell’apprendimento può avvenire attraverso valutazioni formative e valutazioni certificative.
  • Le valutazioni formative (prove in itinere) intendono rilevare l’efficacia dei processi di apprendimento e di insegnamento nei confronti di determinati contenuti. Possono anche verificare il profitto nei confronti dei medesimi contenuti.
  • Le valutazioni certificative (esami di profitto) sono finalizzate a valutare e quantificare con un voto il conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di preparazione individuale degli studenti.
  • Per gli insegnamenti costituiti da più moduli è possibile prevedere l’organizzazione di prove parziali, fermo restando che la valutazione complessiva dell’apprendimento dello studente deve avvenire attraverso una prova d’esame integrata che dà origine alla registrazione di un solo esame.
  • Le valutazioni conseguite nell’ambito delle prove in itinere e nelle prove parziali hanno validità di un anno solare.
  • Non è previsto il salto d’appello.

 

Prova finale e conseguimento del titolo

Prova Finale

  • Per l’ammissione alla prova finale lo studente deve aver frequentato regolarmente le attività didattiche e conseguito i CFU relativi al superamento degli esami di profitto e di tirocinio previsti dal Piano di Studio in vigore.
  • Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i CFU Previsti dal Piano di Studio, compresi quelli relativi all’attività di tirocinio.
  • Lo prova finale, che ha valore d’Esame di Stato abilitante all’esercizio della professione, prevede ai sensi della normativa vigente e dell’ordinamento didattico, la valutazione di competenze e abilità pratiche (prova pratica) e la presentazione di un elaborato scritto.
  • La prova finale, ai sensi dell’art. 7 del D.I. 19 febbraio 2009, è organizzata con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in 2 sessioni definite a livello nazionale, la prima nel periodo ottobre-novembre, la seconda nel periodo marzo-aprile.
  • La prova finale è costituita:
  • da una prova pratica abilitante nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
  • dalla redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione.
  • Si è ammessi alla discussione dell’elaborato di tesi solo se si è superata positivamente la prova pratica abilitante.
  • Composizione del voto di Laurea.

Il voto di Laurea sarà dato dalla somma di punteggio di base e del voto della Commissione di Laurea.

Il punteggio di base è definito come la media ponderata dei voti degli esami di profitto proporzionata in centodecimi, approssimato all’intero più vicino. Nella media sono compresi eventuali esami convalidati.

Il punteggio dell’Esame di Laurea è attribuito sulla base della prova pratica, del lavoro di tesi dello studente, e della discussione con la Commissione di Laurea.

La Commissione dispone di 9 punti.

Alla prova pratica sono attribuiti 3 punti (3 ottimo, 2 buono, 1 discreto 0 sufficiente). In caso di valutazione insufficiente, il candidato non può proseguire con la discussione della tesi.

Per la discussione della tesi, sulla base del contenuto, della redazione, appropriatezza e qualità della presentazione e discussione il Relatore può attribuire un massimo di 2 punti, il Controrelatore può attribuire un massimo di 2 punti, la Commissione di altri 2 punti.

La votazione di Centodieci e lode (110L) sarà conferito solamente ai candidati con un punteggio di laurea finale maggiore o uguale a 113, e la valutazione di “ottimo” nella prova pratica.

Viene assegnato d’ufficio 1 punto agli studenti con un numero di lodi nel curriculum di studi maggiore o uguale a tre.

I criteri per il calcolo della media finale dei voti sono consultabili qui

È prevista la possibilità per lo studente di redigere l’elaborato in lingua inglese.

Per quanto non altrimenti dettagliato nel presente regolamento didattico, si rimanda agli artt. 41, 42 e 43 del Regolamento didattico di Ateneo.

 

Commissioni per la prova finale

  • La Commissione per la prova finale è designata ai sensi dell’art. 7 del D.I. 19 febbraio 2009 e risulta composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio didattico del corso di laurea. Comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle associazioni professionali individuate con apposito decreto del Ministro della sanità sulla base della rappresentatività a livello nazionale.
  • Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e della Sanità che possono inviare esperti, come loro rappresentanti, alle singole sessioni. In caso di mancata designazione dei predetti componenti, il Rettore esercita il potere sostitutivo.