Organizzazione del Corso – Infermieristica Sede Maugeri

Requisiti di ammissione

Per essere ammesso al Corso di Studio lo studente deve essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, richiesto dalla normativa vigente, o di altro titolo di studio conseguito all’estero ritenuto idoneo.

L’accesso al Corso di Studio è programmato a livello nazionale ai sensi della Legge 264 del 2 agosto 1999. Il numero di posti viene fissato annualmente con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. L’ammissione al Corso di Studio avviene attraverso una prova concorsuale, la cui data e modalità di svolgimento sono definite annualmente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e pubblicati in apposito bando emanato dall’Ateneo.

Non sono previste verifiche della preparazione di base né programmi di recupero di eventuali debiti formativi.

 

Organizzazione didattica

Crediti Formativi Universitari (CFU)

  • L’unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l’espletamento di ogni attività formativa prescritta dall’Ordinamento Didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU).
  • Il Corso di Studio prevede 180 CFU complessivi, articolati in tre anni di corso, di cui 60 da acquisire in attività formative (tirocinio), svolte a partire dal primo anno di corso, finalizzate alla maturazione di specifiche capacità professionali.
  • Ad ogni CFU corrispondono 30 ore di lavoro dello studente, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009. La frazione dell’impegno orario complessivo riservato allo studio personale o ad attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è determinata dall’ordinamento didattico anche in relazione alla normativa vigente.
  • Nel carico standard corrispondente a un credito possono rientrare:
  • 15 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti;
  • 15 ore dedicate a lezioni interattive, ossia caratterizzate da un approccio didattico del tipo “Problem Solving”;
  • 30 ore dedicate a laboratori;
  • 30 ore di tirocinio.

I crediti corrispondenti a ciascuna attività didattica sono acquisiti dallo studente con il superamento del relativo esame o di altra forma di verifica.

 

Obblighi di frequenza e propedeuticità

Obbligo di frequenza

  • Lo studente è tenuto a frequentare per almeno il 75% di ogni attività didattica prevista dal curriculum.
  • Le attività formative professionalizzanti (tirocini) richiedono il 100% della frequenza. Può essere derogato come debito da colmare l’anno successivo una percentuale di assenze inferiore al 25% del monte ore complessivo previsto dal Piano di Studio.
  • La frequenza viene verificata dai docenti, dai Tutor e dagli assistenti di tirocinio, adottando le modalità di accertamento stabilite dal Consiglio Didattico.
  • L’attestazione di frequenza per il tirocinio viene apposta su apposita modulistica, sulla base degli accertamenti effettuati.
  • L’attestazione di frequenza alle attività didattiche di un insegnamento, necessaria per sostenere il relativo esame, avviene a cura della Segreteria Studenti sentito il Docente Responsabile.
  • Lo studente che, nel corso dell’anno accademico, non abbia ottenuto l’attestazione di frequenza di almeno il 75% delle ore previste per ciascun Insegnamento o che non abbia assolto l’impegno del tirocinio, sia nei confronti della frequenza, che nel conseguimento degli obiettivi formativi, nel successivo anno accademico sarà iscritto, anche in soprannumero, come ripetente, con l’obbligo di frequenza degli Insegnamenti e del tirocinio, per i quali non abbia ottenuto l’attestazione.
  • La posizione sotto condizione, di cui al successivo comma 2 lettera d), comporta altresì la frequenza regolare delle attività didattiche e di tirocinio dell’anno di corso cui lo studente risulta iscritto in posizione condizionale fatto salvo quelle del tirocinio, qualora la posizione di non regolarità sia ad esso riconducibile. In questo caso per il recupero del tirocinio si rimanda all’art.12 comma 1 lettera k).

 

Sbarramenti e propedeuticità

Sbarramenti

  • Possono effettuare il passaggio all’anno successivo di corso in posizione regolare gli studenti che abbiano superato almeno gli esami di profitto relativi allo sbarramento e il tirocinio previsti dal Piano di Studio per il relativo anno di corso entro il 20 dicembre di ogni anno.
  • Per sbarramento si intende l’impossibilità a proseguire il percorso curriculare nel rispetto dell’acquisizione di una conoscenza di base sequenziale prevista dal Piano di Studio per la mancata attestazione di frequenza ai corsi di insegnamento e al tirocinio o per non aver superato tutte le prove previste dal Piano di Studio come propedeutiche per il passaggio al successivo anno di corso.
  • Lo studente che alla sessione di settembre risulti senza l’attestazione di frequenza dei corsi di insegnamento del proprio anno di iscrizione e/o del tirocinio dovrà iscriversi come ripetente all’anno accademico successivo.
  • Lo studente che alla sessione di settembre non abbia superato l’esame di tirocinio o gli esami di profitto propedeutici per il passaggio al successivo anno di corso, viene ammesso sotto condizione all’anno accademico successivo e può recuperare la posizione regolare entro il 20 dicembre.
  • Lo studente può iscriversi all’esame di tirocinio del 3° anno a condizione purché, pur avendo superato tutti gli esami degli insegnamenti previsti, non intercorra un arco di tempo superiore a 6 mesi tra la conclusione delle esperienze formative del 3° anno e l’esame di tirocinio. In caso contrario lo studente è tenuto ad effettuare almeno due esperienze formative cliniche in ambito medico-chirurgico, in accordo con il Coordinatore Didattico di Sezione con il quale concorderà un piano di recupero personalizzato.
  • Qualora lo studente ritenesse di non voler usufruire di tali possibilità può iscriversi come ripetente.
  • L’iscrizione come ripetente, comporta gli obblighi di frequenza il superamento degli esami di profitto e delle eventuali attività di tirocinio per i quali non si è ottenuta l’attestazione di frequenza.

 

Propedeuticità

Per propedeuticità si intende l’obbligo di sostenere alcuni degli esami di profitto presenti nel Piano di Studio, nel rispetto della logica consequenzialità dettata dalla comprensione ed acquisizione delle competenze necessarie per affrontare insegnamenti più complessi ed approfonditi, come deliberato dal Consiglio Didattico del Corso di Studio.

 

Attività a libera scelta dello studente

Nel Piano di Studi è consentito l’inserimento di 6 CFU a libera scelta (di cui all’art 10comma 5.a DM 270/2004 – c.d. “TAF D”). Gli studenti potranno scegliere gli insegnamenti a libera scelta:

  • tra quelli proposti nel Piano di Studio standard deliberato annualmente dal Consiglio didattico (Allegato 1). In tal caso il Piano di Studi è approvato d’ufficio;
  • tra tutta l’offerta formativa di Ateneo e in tal caso l’approvazione del Piano di Studi individuale è demandata al Consiglio Didattico che dovrà procedere alla valutazione della coerenza di tali insegnamenti con gli obiettivi formativi del Corso di Studio, tenendo conto anche dell’adeguatezza delle motivazioni eventualmente addotte dallo studente.

Tra le attività a libera scelta è consentito l’inserimento di insegnamenti appartenenti all’offerta dei corsi di studio ad accesso programmato, sia a livello locale che nazionale, ad eccezione dei corsi a numero programmato a livello nazionale di area medica. È altresì consentito l’inserimento di insegnamenti appartenenti all’offerta di corsi di Laurea Magistrale.

 

Stage e tirocinio

Tirocinio professionalizzante

  • Durante i tre anni del Corso di Studio, lo studente è tenuto ad acquisire le competenze professionali dello specifico profilo.
  • Le attività di tirocinio sono finalizzate a far acquisire allo studente competenze specifiche d’interesse professionale. Per conseguire tali finalità formative, si possono attivare convenzioni con strutture, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività, dotazione di servizi e strutture come previsto dal DM n. 229 del 24.9.97.
  • I 60 crediti minimi riservati al tirocinio sono da intendersi come impegno complessivo necessario allo studente per raggiungere le competenze professionali core previste dal rispettivo profilo professionale.
  • Lo studente deve svolgere le attività formative in forma di tirocinio, frequentando le strutture accreditate con DGR Regione Lombardia, sulla base degli accordi convenzionali in essere, in coerenza con il progetto formativo predisposto, per periodi definiti e per il numero complessivo dei crediti formativi universitari stabiliti dall’Ordinamento Didattico. La scelta delle sedi è ispirata a principi di qualità delle prestazioni erogate, attività di ricerca e produzione scientifica promossa, adesione del personale al processo formativo degli studenti, alla programmazione di formazione continua per il personale, alla dotazione organica di personale incaricato per il Tutoraggio.
  • Il tirocinio è una forma di attività didattica obbligatoria che comporta per lo studente l’acquisizione di competenze cognitive, metodologiche, organizzative e relazionali in vista delle attività svolte a livello professionale la cui frequenza è certificata da apposito libretto.
  • Le attività di tirocinio sono svolte attraverso forme di didattica a piccoli gruppi o individuale, con progressiva acquisizione di autonomia per lo studente.
  • In ogni fase del tirocinio, lo studente è tenuto ad operare sotto la responsabilità diretta di un Tutor Professionale.
  • Gli studenti sono di norma assegnati alla Sede di Tirocinio dell’Ente Accreditato per la formazione curriculare professionalizzante del Corso di Studio come indicato alla lettera d). L’Ente Accreditato può individuare a sua volta altre Strutture con cui fare un accordo di sub- convenzione e distaccare parte dell’attività di tirocinio professionalizzante.
  • La competenza acquisita con l’attività di tirocinio è sottoposto a valutazione espressa in trentesimi secondo le modalità stabilite dal Corso di Studio. Il voto in trentesimi concorrerà alla costituzione del voto finale di laurea e determinerà l’acquisizione dei CFU.
  • Il Corso di Studio può approvare, su proposta del Coordinatore Didattico di Sezione, forme per il recupero del debito formativo connesso alle attività di tirocinio, per quegli studenti che abbiano maturato durante l’intero anno accademico un numero di assenze superiore al 25% del monte ore programmato o per gli studenti che non abbiano raggiunto gli obiettivi previsti dal piano formativo. Tali forme di recupero devono essere assolte dallo studente entro il 20 dicembre dell’anno accademico cui appartiene il tirocinio.
  • Lo studente iscritto in posizione condizionale che risulta in debito del tirocinio, concorda i recupero nei tempi e nelle modalità definite dal Coordinatore Didattico di Sezione.
  • Lo studente del terzo anno che ha maturato un debito formativo ai sensi del capoverso precedente, può recuperare tale debito entro la sessione primaverile della prova finale del Corso di Studio.
  • Finalità, metodologie di apprendimento e valutazione, strumenti di apprendimento e valutazione saranno indicate nelle linee guida.

 

Esami e valutazioni finali di profitto

Esami di profitto

  • Ciascuno degli insegnamenti previsti dal Piano didattico del Corso di Studio si conclude con un esame di profitto, che lo studente sostiene negli appelli previsti dal calendario accademico.
  • L’esame di profitto prevede un voto espresso, di norma, in trentesimi e si intende positivamente superato con una valutazione compresa tra un minimo di 18 fino ad un massimo di 30/30, cui può essere aggiunta la lode. Il superamento dell’esame comporta l’attribuzione dei crediti relativi all’insegnamento. Per le Abilità linguistiche è prevista l’idoneità.
  • Sono ammessi all’esame gli studenti che abbiano assolto agli obblighi di frequenza.
  • La verifica dell’apprendimento può avvenire attraverso valutazioni formative e valutazioni certificative.
  • Le valutazioni formative (prove in itinere) intendono rilevare l’efficacia dei processi di apprendimento e di insegnamento nei confronti di determinati contenuti. Possono anche verificare il profitto nei confronti dei medesimi contenuti.
  • Le valutazioni certificative (esami di profitto) sono finalizzate a valutare e quantificare con un voto il conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di preparazione individuale degli studenti.
  • Per gli insegnamenti costituiti da più moduli è possibile prevedere l’organizzazione di prove parziali, fermo restando che la valutazione complessiva dell’apprendimento dello studente deve avvenire attraverso una prova d’esame integrata che dà origine alla registrazione di un solo esame.
  • Le valutazioni conseguite nell’ambito delle prove in itinere e nelle prove parziali hanno validità di un anno solare.
  • Non è previsto il salto d’appello.

 

Prova finale e conseguimento del titolo

Prova Finale

  • Per l’ammissione alla prova finale lo studente deve aver frequentato regolarmente le attività didattiche e conseguito i CFU relativi al superamento degli esami di profitto e di tirocinio previsti dal Piano di Studio in vigore.
  • Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i CFU Previsti dal Piano di Studio, compresi quelli relativi all’attività di tirocinio.
  • Lo prova finale, che ha valore d’Esame di Stato abilitante all’esercizio della professione di Infermiere, prevede ai sensi della normativa vigente e dell’ordinamento didattico, la valutazione di competenze e abilità pratiche (prova pratica) e la presentazione di un elaborato scritto.
  • La prova finale, ai sensi dell’art. 7 del D.I. 19 febbraio 2009, è organizzata con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in 2 sessioni definite a livello nazionale, la prima nel periodo ottobre-novembre, la seconda nel periodo marzo-aprile.

La prova finale è costituita:

  • da una prova pratica abilitante nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;

In tale prova sono valutate le competenze di cui ai Descrittori di Dublino 2, 3 e 4 riportati di seguito:

  1. Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and understanding
  2. Autonomia di giudizio – Making judjements
  3. Abilità comunicative – Communication skills

e, in particolare, la capacità di individuare problemi, assumere decisioni, individuare priorità su singoli pazienti, gruppi di pazienti o processi lavorativi; progettare e decidere interventi sulla base delle evidenze disponibili e delle condizioni organizzative date; agire in sicurezza, considerare nel proprio agire le dimensioni etiche, deontologiche e legali; dimostrare orientamento alla pratica interprofessionale, ed alla valutazione dei rischi e degli effetti sui pazienti.

  • dalla redazione di un elaborato di tesi che permette di accertare il raggiungimento delle competenze indicate nel 5° Descrittore di Dublino, ovvero la capacità dello studente di condurre un percorso di apprendimento autonomo e metodologicamente rigoroso. Il contenuto dell’elaborato di tesi deve essere attinente a tematiche strettamente correlate al profilo professionale. Di norma lo studente avrà la supervisione di un docente del Corso di Studio, detto Relatore.
  • Si è ammessi alla presentazione dell’elaborato di tesi solo se si è superata positivamente la prova pratica abilitante.
  • Il calendario delle prove approvato dal Consiglio Didattico prevede date differenti e successive tra la prova pratica e la presentazione della tesi.
  • Le tipologie di elaborato finale, come indicato nelle linee guida, in relazione agli obiettivi che lo studente si prefigge, possono essere:

Revisione della letteratura su una particolare tematica, preferibilmente poco nota o controversa. Lo scopo sarà elaborare indicazioni operative, evidenziando laddove possibile gli interventi di provata efficacia distinti da quelli di dubbia ef- ficacia, e/o una sintesi critica dell’insieme della letteratura esaminata;

Documentazione di esperienze applicative di modelli, metodi e strumenti ad una specifica situazione assistenziale (ad esempio, presa in carico, continuità assistenziale, dimissione protetta, autocura, processo di nursing, strumenti per l’accertamento mirato, strumenti per la pianificazione e la documentazione dell’assistenza, metodologia educativa, etica, applicazione di problem solving, analisi organizzativa). Questa tipologia di elaborato finale si propone di evidenziare l’applicabilità e l’utilità dei modelli, nei metodi e degli strumenti considera- ti efficaci per affrontare problemi o situazioni di competenza infermieristica;

Ricerca sul campo, preferibilmente di tipo esplorativo o descrittivo, basata su un disegno di ricerca che indaghi fenomeni e problemi assistenziali, organizzativi, di valutazione della qualità, ecc., anche allo scopo di produrre indicazioni per la pratica. Possono essere anche riprodotte esperienze di ricerca presenti in lettera- tura, purché affrontate con un approccio critico.

La valutazione della tesi sarà basata sui seguenti criteri:

  • pertinenza tematica
  • contributo critico del laureando
  • accuratezza della metodologia adottata per lo sviluppo della tematica
  • qualità della bibliografia.

Il punteggio finale di Laurea, espresso in centodecimi con eventuale lode, è formato dalla media ponderata degli esami previsti dal piano di studio, compreso il tirocinio, rapportata a 110 dei voti conseguiti negli esami di profitto, dalla somma delle valutazioni ottenute nella prova pratica (fino ad un massimo di 6 punti) e dalla presentazione dell’elaborato di tesi (fino ad un massimo di 5 punti).

I criteri per il calcolo della media finale dei voti sono consultabili qui

È prevista la possibilità per lo studente di redigere l’elaborato in lingua inglese.

Per quanto non altrimenti dettagliato nel presente regolamento didattico, si rimanda agli artt. 41, 42 e 43 del Regolamento didattico di Ateneo.

 

Commissioni per la prova finale

La Commissione per la prova finale è designata ai sensi dell’art. 7 del D.I. 19 febbraio    2009 e risulta composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio didattico. Comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle associazioni professionali individuate con apposito decreto del Ministro della sanità sulla base della rappresentatività a livello nazionale.

Pertanto, la Commissione può essere composta da:

  • 5 docenti + 2 Rappresentanti delle Professioni (minimo 7) + 2 Rappresentanti Ministeriali che non rientrano nel range stabilito in quanto vigilanti esterni (totale 9).
  • 9 + 2 Rappresentanti delle Professioni + 2 Rappresentanti Ministeriali che non rientrano nel range stabilito in quanto vigilanti esterni (totale 13).

I Relatori di tesi non sono componenti della Commissione quando non nominati dal Magnifico Rettore quali componenti della Commissione all’interno del numero previsto di cui sopra.

Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e della Sanità che possono inviare esperti, come loro rappresentanti, alle singole sessioni. In caso di mancata designazione dei predetti componenti, il Rettore esercita il potere sostitutivo.